Statuto dell'associazione

 

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

 

E' costituita un’ Associazione denominata:

"CONSULTA UNIVERSITARIA PER GLI STUDI SU ASIA E AFRICA"

in forma abbreviata

"CUSTAA"

con sede legale in Napoli, presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Palazzo Du Mesnil, Via Partenope 10/A e sede amministrativa di volta in volta stabilita dal Presidente eletto. La corrispondenza cartacea dovrà essere inviata alla sede amministrativa.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, delegazioni e uffici, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle attività della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare:

- la variazione della sede e la conseguente modifica dell'articolo relativo dello statuto senza necessità di adire le procedure previste dall'articolo 8 del presente statuto;

- l'istituzione di altre sedi operative, senza necessità di modificare lo Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

 

Articolo 2 - Scopo e attività

 

L'Associazione è senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, e si propone di:

- coordinare l'assetto delle discipline dell’Asia e dell’Africa attualmente indicate con le sigle 10/STAA-01 e 10/ASIA-01 nella classificazione del MUR;

- promuovere contatti e incontri regolari tra gli studiosi nazionali e internazionali;

- coordinare le proprie iniziative con quelle delle principali istituzioni italiane ed estere che perseguano interessi nell'ambito delle discipline di studio sull’ Asia e sull’ Africa per promuovere e favorire ogni iniziativa culturale e didattica riguardante tali discipline;

- rappresentare le categorie professionali degli universitari italiani che operano nell'ambito delle discipline afferenti agli studi sull’Asia e sull’Africa e, nel loro interesse e in loro rappresentanza, formulare istanze e pareri agli organi della pubblica Amministrazione, compreso il Ministero dell'Università e della Ricerca e ogni altro organo o ente con finalità analoghe;

- tutelare e rafforzare la funzione istituzionale e culturale delle discipline afferenti agli studi sull’Asia e sull’Africa, in primo luogo negli ordinamenti universitari, e, quindi, in sede istituzionale, scolastica e didattica;

- sostenere e promuovere giornate di studio, convegni e seminari, per la diffusione delle discipline di studio dell’Asia e dell’Africa, adoperandosi nei confronti degli Enti Pubblici e Privati per un adeguato potenziamento delle risorse finanziarie e strumentali;

- rafforzare, tramite apposite convenzioni, i collegamenti scientifici e culturali, nazionali e internazionali, con analoghe Associazioni, con Istituzioni pubbliche e private, con gruppi di studiosi e anche con singoli studiosi;

- favorire e potenziare la circolazione e lo scambio delle esperienze e delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Associazione;

- valorizzare l'attività didattica e di ricerca svolta dai propri associati e dagli studiosi delle discipline in oggetto anche nell'attività editoriale;

- assegnare premi e borse di studio;

- curare pubblicazioni di studi e ricerche di carattere nazionale e internazionale.

 

Articolo 3 - Soci

 

L'Associazione è costituita dai soci effettivi.

Articolo 4 - Soci effettivi

Possono far parte dell'Associazione come soci effettivi tutti i professori universitari ordinari, straordinari, associati, i ricercatori ed equiparati dei settori scientifico disciplinari attualmente indicati con le sigle ASIA-01 (da A a H) e STAA-01 (da A a O) nella classificazione del MUR, in servizio presso Atenei italiani.

Coloro che soddisfino le condizioni sopra descritte, per essere ammessi come soci effettivi dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, versare l'eventuale quota deliberata di anno in anno dallo stesso e dichiarare di condividere gli scopi sociali.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. I soci potranno beneficiare delle comunicazioni ufficiali e dell'invio di eventuali bollettini o periodici. Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote annuali e a osservare lo statuto e tutte le delibere assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 5 - Perdita della qualità di socio

 

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;

- per morosità della quota associativa annuale;

- per esclusione.

Può essere escluso il socio che commetta azioni che ledano gravemente l'onorabilità dell'associazione o pregiudizievoli agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione.

L'insolvenza è definitiva quando il pagamento della quota non avvenga entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza stabilita e la delibera di esclusione è adottata previa diffida scritta.

Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del socio con delibera adottata a maggioranza dei presenti e comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. indirizzata al domicilio comunicato o con posta elettronica anche certificata.

E' escluso di diritto il socio che perde i requisiti di cui al precedente art. 4.

L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati.

 

Articolo 6 - Patrimonio

 

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito:

- dalle quote di iscrizione, ove previste, e dalle quote annuali di associazione che non sono trasmissibili e non sono rivalutabili;

- dal fondo di dotazione formato da beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli acquistati secondo le norme del presente Statuto, impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali;

- dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dagli eventuali fondi di riserva formati con le eccedenze di bilancio;

- dai proventi derivanti da raccolta di sostegno;

- da ogni altra entrata o contribuzione che concorra a incrementare l'attivo dell'Associazione;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, in osservanza della normativa di legge.

 

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

 

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) Il Segretario - Tesoriere

 

Articolo 8 - Assemblea dei soci

 

L'Assemblea generale è formata dai soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica anche o certificata, contenente l'ordine del giorno e le modalità di votazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, e tra essi il Presidente scelto tra i professori di prima fascia.

Qualora al primo scrutinio non sia raggiunta la maggioranza, risulteranno eletti i designati che avranno raggiunto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario.

L'assemblea, inoltre, approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso, nonché il Regolamento interno; delibera sulle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per la modifica conseguente al trasferimento della sede sociale che è di competenza del Consiglio Direttivo. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti gli associati regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri associati. Sono ammesse fino a tre deleghe per ogni socio presente.

Nel caso di assemblee svolte in modalità telematica, dovrà essere previsto un meccanismo di controllo delle presenze e, nel caso siano previste delle votazioni, andrà comunicata ai partecipanti la durata della finestra di voto.

Le Assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, eccezion fatta per le delibere aventi a oggetto la modifica degli scopi sociali previsti dal presente statuto, nonché lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali sono richieste le presenze e maggioranze qualificate meglio precisate nel successivo articolo 13 del presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta da almeno un quinto degli associati.

 

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da un Consigliere e da un Segretario che può svolgere anche la funzione di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Segretario.

A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo potrà essere modificato, con la previsione di un numero minimo di tre e da un numero massimo di volta in volta stabilito dall'Assemblea, purché si adotti un numero dispari. In ogni caso, i componenti del Consiglio Direttivo dovranno rappresentare in modo equilibrato le macro-aree

presenti; pertanto, in linea di massima, si dovranno prevedere un numero eguale di rappresentanti per ciascuna delle tre aree, con l'esclusione del Presidente.  

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno d'esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, solo per un massimo di due mandati, salvo revoca da parte dell'assemblea che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli associati; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'esclusione degli associati; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il Regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.

In caso di disaccordo sulla nomina dovrà essere tempestivamente convocata l'Assemblea che provvederà a eleggere il consigliere mancante, che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato per ogni progettazione e attuazione di progetti e/o di aree tematiche di interesse della Associazione, chiamandone a far parte un componente del Consiglio direttivo, nominato dallo stesso, e tutti i partecipanti istituzionali, anche esteri, ai singoli progetti. Alla prima riunione del Comitato i membri dello stesso eleggono un Rappresentante. Il Rappresentante di ciascun Comitato ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi a oggetto la discussione e l'approvazione del relativo Progetto e del Bilancio, sia di previsione che consuntivo, con diritto di intervento e consultazione e con diritto alla verbalizzazione delle sue eventuali osservazioni e/o del suo beneplacito e/o della sua riserva. Egli comunque non ha diritto di partecipare alla deliberazione. I Comitati si sciolgono al momento del raggiungimento del loro obiettivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea degli associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associate, potrà rivolgere anche ai non associati, personali inviti gratuiti.

 

Articolo 10 - Il Presidente

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente del Consiglio più anziano in base al ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, dal più anziano di età. Se nel corso del mandato il Presidente non può più esercitare le sue funzioni queste sono attribuite al componente del Consiglio più anziano in base al ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, dal più anziano di età, fino alla successiva Assemblea che provvederà alla sua sostituzione.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

 

Articolo 11 – Segretario

 

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali e opera in diretto collegamento con il Presidente.

I suoi compiti principali sono:

a) organizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee;

b) redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e di Assemblea Generale;

c) predisporre le relazioni di cui venga incaricato.

 

Articolo 12 – Tesoriere:

 

Il tesoriere viene eletto dal Consiglio tra i suoi membri, su proposta del Presidente. 

Egli sovraintende alla gestione economica e finanziaria dell’associazione, in conformità con quanto riportato nello statuto e deliberato dal consiglio direttivo e dall’assemblea dei soci (nonché in conformità con le normative in vigore).  I suoi compiti sono:

a) predisporre, redigere e illustrare i bilanci generali dell'Associazione;

verbalizzare ed eseguire attività di controllo sui movimenti della cassa centrale, verificando la consistenza di cassa e l'eventuale esistenza di valori e titoli di proprietà sociale;

archiviare tutti i documenti contabili e i bilanci;

accertare la regolarità della contabilità sociale e redigere una relazione annuale.

provvedere alla riscossione delle quote associative

 

Articolo 13 - Esercizio finanziario

 

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, si apre cioè il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il giorno 30 del mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro il giorno 30 del mese di Marzo dell'anno successivo il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Il relativo Rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi della normativa civilistica.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente assunti dal rappresentante legale dell'Associazione o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Il Presidente dell’associaziome su delibera del Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio consuntivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la sua approvazione, il Bilancio deve essere depositato presso la sede sociale e/o trasmesso all'indirizzo mail dei singoli associati, tramite posta elettronica, anche certificata, per consentirne la consultazione a ogni associato.

 

Articolo 13 - Modifiche dello Statuto - Scioglimento

 

Per deliberare la modifica degli scopi sociali previsti dal presente statuto, previa proposta del Consiglio Direttivo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell'Assemblea, lo scioglimento è dichiarato con deliberazione del Consiglio che accerta il verificarsi di tale situazione. La deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

 

Articolo 14 - Devoluzione dei beni

 

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti ad altre Associazioni con finalità analoghe, che verranno individuate contestualmente alla deliberazione di scioglimento.

 

Articolo 15 - Adempimenti amministrativi e fiscali

 

L'Associazione per adempiere agli obblighi amministrativi di legge, chiederà l'attribuzione del numero di codice fiscale.

 

Articolo 16 - Norma finale

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti."